È previamente necessaria una distinzione.
L’art. 3 n. 36 del Regolamento UE n. 910/2014 definisce il servizio elettronico di recapito certificato come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.
Dunque ai sensi della disposizione in parola l’identificazione non sarebbe necessaria.
Tuttavia al numero successivo l’articolo 3 del suddetto Regolamento stabilisce che possono definirsi servizi elettronici di recapito certificati qualificati quegli ulteriori servizi che rispettano anche i requisiti di cui al successivo art. 44, tra i quali emergono l’identificazione “forte” del mittente e l’identificazione “significativa” del destinatario.
Inoltre il Decreto Delegato n. 46/2016 e successivo n. 92/2018 prevede espressamente sempre l’identificazione certa del Mittente e, in taluni casi, anche sempre del Destinatario, quando il destinatario è una Pubblica Amministrazione o un Operatore Economico o Professionista in rapporto di Legge con la Pubblica Amministrazione (facoltativo nei restanti casi).
tNotice ha scelto di allinearsi ai requisiti della disposizione citata per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Quale vantaggio discende a fronte di un’apparente maggiore complessità?
L’integrazione con il Registro pubblico dei Domicili Digitali di San Marino consente di attribuire maggior valore probatorio alle comunicazioni con tNotice (già superiore all’origine da quello della PEC italiana e della raccomandata cartacea), dal momento che la comunicazione tramite il servizio elettronico di recapito certificato gode della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente certamente identificato, della sua ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato.
La Repubblica di San Marino è il primo Stato in tutta la geografia europea ad aver adottato il Regolamento eIDAS per il “servizio elettronico di recapito certificato integrato con il Registro del Domicilio Digitale e interoperabile con la PEC italiana” con identificazione “forte” (de visu) del Mittente e identificazione del Destinatario prima della consegna della comunicazione, rispettando tutti gli ulteriori precetti di legge per data certa e certificata ed i maggiori vantaggi probatori in un giudizio di merito in Tribunale offerti da tNotice con la “prova forense” (attraverso il Certificato Postale Forense) anche del contenuto della comunicazione inviata, la sua integrità, genuinità e immodificabilità.