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Perché tNotice ha valore legale a San Marino?

Il valore legale di tNotice discende da diversi fattori.

In primis dal combinato disposto dagli artt. 3 n. 36, 43 del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), dal Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 e Decreto Delegato 15 giugno 2018 n. 65 per la Repubblica di San Marino (che recepiscono il regolamento europeo eIDAS per i servizi elettronici di recapito certificato).

tNotice è inoltre un operatore postale autorizzato ad operare in tutto lo Spazio Economico Europeo (autorizzazione n° AUG/3432/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana), e fornisce il servizio nel territorio di San Marino in Associazione d’Impresa con Poste San Marino S.p.A..

tNotice è sottoposta alla vigilanza da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di San Marino (Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica); da AGCOM in Italia (Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni) e alla verifica – ex post – di AgID in Italia (Agenzia per l’Italia Digitale).

tNotice è integrata con il Registro pubblico dei Domicili Digitali di San Marino per identificare con certezza il Mittente.

L’iscrizione al Registro pubblico dei Domicili Digitali si effettua presso qualsiasi sportello di Poste San Marino.

Comunicazione alla Clientela:

Comunicazione alla Clientela di Poste San Marino S.p.A. del 29/08/2018

Perché tNotice ha più valore probatorio in San Marino?

Innanzitutto perché il valore probatorio di tNotice è scaturente dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), recepito in San Marino dal Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46.

La procedura seguita da tNotice, quanto alla certificazione dell’invio, non è differente nei suoi contenuti, né tantomeno offre un minor grado di certezza, che trasferisce su supporto informatico le stesse fasi seguite dalla spedizione di una raccomandata tradizionale.

Viene rispettata la stessa procedura di consegna al destinatario tramite il funzionario postale: a differenza della raccomandata “tradizionale” la consegna può avvenire anche ad un indirizzo telematico (email) ed in tempo (quasi) reale, dato che sono eliminati tutti i passaggi fisico-cartacei intermedi tra il mittente e l’ufficio postale di destinazione.

L’assoluta identità delle modalità di consegna della raccomandata tradizionale e di tNotice attesta in entrambi i casi che una “busta contenente il messaggio” è stata consegnata, o che si è tentato tutto il possibile per farlo (e il suo valore certificativo e il correlato “valore legale” non si spinge oltre).

Provare che è stata consegnata una busta non prova però che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento.

tNotice risolve e innova producendo, anche, un’impronta digitale forense di (hashing) del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del “DNA” del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire, estrarre o leggere i documenti, nel rispetto di legge nella segretezza della corrispondenza.

In fase di ritiro da parte del destinatario, tNotice verifica la nuova impronta del documento (il suo “DNA” di consegna) e ne certifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono, tNotice produce il Certificato Postale Forense (CPF) attestante che il contenuto spedito dal mittente, con il numero identificativo della raccomandata, è esattamente lo stesso pervenuto dal mittente e identico così ricevuto dal destinatario.

Inoltre tNotice certifica sempre la provenienza, oltre l’identificazione certa del Mittente, attraverso l’integrazione nativa con il Registro pubblico dei Domicili Digitali della Repubblica di San Marino.

L’iscrizione al Registro pubblico dei Domicili Digitali si effettua presso qualsiasi sportello di Poste San Marino.

Che valore legale ha la firma sul Certificato Postale Forense di tNotice in San Marino?

Ampio e pieno valore legale e probatorio in ogni giudizio di merito in Tribunale a San Marino, ricompresa nell’istituto giuridico di “fede privilegiata”.

La firma elettronica qualificata apposta sul Certificato Postale Forense di tNotice dal Procuratore postale è la stessa tipologia di firma elettronica, non ripudiabile, utilizzata in Italia e in tutta Europa.

In via generale è la stessa tipologia di firma elettronica utilizzata nella Pubblica Amministrazione e nei Tribunali in tutta Europa.

La firma digitale è apposta dall’Ufficiale Postale di tNotice a valore “certificativo” basata su standard internazionali ed europei di Adobe Acrobat Reader ® in formato leggibile di tipo “PDF/A-2B ISO 19005-2” che ne garantisce la verifica in ogni tempo (perpetuo, senza fine validità e indipendente dalla tecnologia in uso), con origine di affidabilità Adobe ® Approved Trust List (AATL) e European Union Trusted List (EUTL) conforme al Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), così recepito nella Repubblica di San Marino con il Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46.

Il sistema di firma digitale qualificata dell’operatore postale adottato da tNotice è in altissima affidabilità delle componenti “hardware” di servizio, certificato tra i sistemi più moderni e leader in tutta Europa da “A-SIT” per il fornitore del sistema di firma sicura “Intesi Group S.p.A.” ( cfr. per scaricare la certificazione: https://www.a-sit.at/pdfs/bescheinigungen_sig/VI-16-038_confirmation_pk-box310_signed.pdf )

Ha pieno valore legale, effetto verso i terzi, e non è ripudiabile.

Che valore ha la firma per ricevuta del destinatario su tNotice a San Marino?

La firma elettronica (c.d. semplice) che viene apposta dal Destinatario in fase di ritiro è sempre una firma elettronica (con due passaggi di verifica) e, come tale, con lo stesso grado di certezza di una firma apposta in calce sulla ricevuta di ritorno tradizionale.

Se il Destinatario, inoltre, risulta già iscritto nel Registro pubblico dei Domicili Digitali di San Marino, la sua identificazione e firma per ricevuta è “vera”, “certa” e non ripudiabile, poiché già identificato all’origine in maniera “forte” de visu allo sportello postale.

tNotice offre una certezza maggiore: in ogni caso il Destinatario può apporre la firma elettronicamente senza necessità di alcun dispositivo extra (se non del proprio telefonino).

Il Destinatario che firma sarà sempre tracciato e identificabile dall’Autorità procedente.

E’ obbligatorio identificare il mittente e il destinatario per tNotice a San Marino?

È previamente necessaria una distinzione.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento UE n. 910/2014 definisce il servizio elettronico di recapito certificato come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Dunque ai sensi della disposizione in parola l’identificazione non sarebbe necessaria.

Tuttavia al numero successivo l’articolo 3 del suddetto Regolamento stabilisce che possono definirsi servizi elettronici di recapito certificati qualificati quegli ulteriori servizi che rispettano anche i requisiti di cui al successivo art. 44, tra i quali emergono l’identificazione “forte” del mittente e l’identificazione “significativa” del destinatario.

Inoltre il Decreto Delegato n. 46/2016 e successivo n. 92/2018 prevede espressamente sempre l’identificazione certa del Mittente e, in taluni casi, anche sempre del Destinatario, quando il destinatario è una Pubblica Amministrazione o un Operatore Economico o Professionista in rapporto di Legge con la Pubblica Amministrazione (facoltativo nei restanti casi).

tNotice ha scelto di allinearsi ai requisiti della disposizione citata per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Quale vantaggio discende a fronte di un’apparente maggiore complessità?

L’integrazione con il Registro pubblico dei Domicili Digitali di San Marino consente di attribuire maggior valore probatorio alle comunicazioni con tNotice (già superiore all’origine da quello della PEC italiana e della raccomandata cartacea), dal momento che la comunicazione tramite il servizio elettronico di recapito certificato gode della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente certamente identificato, della sua ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato.

La Repubblica di San Marino è il primo Stato in tutta la geografia europea ad aver adottato il Regolamento eIDAS per il “servizio elettronico di recapito certificato integrato con il Registro del Domicilio Digitale e interoperabile con la PEC italiana” con identificazione “forte” (de visu) del Mittente e identificazione del Destinatario prima della consegna della comunicazione, rispettando tutti gli ulteriori precetti di legge per data certa e certificata ed i maggiori vantaggi probatori in un giudizio di merito in Tribunale offerti da tNotice con la “prova forense” (attraverso il Certificato Postale Forense) anche del contenuto della comunicazione inviata, la sua integrità, genuinità e immodificabilità.

La consegna di una raccomandata tNotice prova anche il suo contenuto?

Sì. tNotice risolve e innova.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 (eIDAS), recepito in San Marino con il Decreto Delegato 11 aprile 206 n. 46, stabilisce che il servizio elettronico di recapito certificato è “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate, e i servizi elettronici di recapito certificato qualificato a questi requisiti aggiungono quelli definiti dall’art. 44 del medesimo Regolamento.

Essendo tNotice possedere i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, tNotice rispetta tutti i parametri indicati, compresi quelli delle “prove relative al trattamento dei dati trasmessi” e della protezione dei dati trasmessi “dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”, tutti i dati archiviati solo sul territorio della Repubblica di San Marino presso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

Di conseguenza tNotice fornisce prova anche del contenuto della comunicazione, oltre che dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione, risolvendo così una delle maggiori problematiche caratterizzanti la raccomandata tradizionale.

Quest’ultima infatti si limita a provare che è stata consegnata una busta, ma non che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento, con l’onere della prova che è stato attribuito dalla Suprema Corte italiana talvolta al mittente (Cass. 10021/2005) e talvolta al destinatario (Cass. 20144/2005).

Come detto tNotice risolve la problematica (contemporaneamente ponendosi in una posizione di assoluta innovazione), e lo fa producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del “DNA” del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione Italiana a maggior privacy dell’Utente.

In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione tNotice produce una nuova impronta del documento (il suo “DNA”) e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono tNotice produce un Certificato Postale Forense (CPF) di attestazione che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso ricevuto dal destinatario.

Perché il Certificato Postale Forense di tNotice ha valore legale a San Marino?

Il Certificato Postale Forense di tNotice (CPF)  è sempre firmato con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato e dotato di timbro elettronico.

L’art. 43 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) al primo comma stabilisce che “Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica”, così recepito a San Marino con il Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46.

Inoltre il comma 3 dell’art. 6 del Decreto Delegato 2016/46 e successive modifiche aggiunge che “I dati inviati e ricevuti mediante il servizio elettronico di recapito certificato di San Marino godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Una firma digitale qualificata o un sigillo elettronico qualificato godono della presunzione legale di garanzia dell’origine e dell’integrità dei dati a cui è associato.

Il Certificato Postale Forense di tNotice è fornito con doppio valore, sia con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato sia con un timbro elettronico, che mantiene inalterato il valore legale anche in fase di materializzazione e stampa del documento; non contiene mai elementi o dati dinamici e non consente modifica ai dati stessi.

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